Noleggio veicoli industriali e commerciali: quando un noleggio è deducibile?

In questo momento storico in cui imprese e professionisti devono fare i conti con una situazione economica difficile, il noleggio a lungo termine garantisce una serie di vantaggi fiscali, sia sul piano della deducibilità dei costi sia su quello delle detrazioni delle spese.

Detraibilità dell’IVA per il noleggio veicoli industriali e commerciali
Se si noleggia un veicolo per finalità lavorative si può detrarre l’IVA?
L’articolo 19-bis 1 del testo unico sull’IVA in merito dice che:
l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore […] e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.” Tecnicamente si parla di “acquisto o importazione”. Ma altrove, nello stesso documento, (Art. 3 comma 6-a) è specificato implicitamente che il noleggio costituisce una forma di acquisto in senso lato: “veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio”.

Il regime di detrazione è:
• del 40% se imprese ed esercenti arti o professioni utilizzano il veicolo in maniera promiscua (non solo ai fini dell’esercizio d’impresa, ma anche per altre finalità)
• del 100% se imprese, esercenti arti o professioni, utilizzano il veicolo solo ed esclusivamente per attività di impresa (con l’eccezione degli agenti di commercio autonomi)

Il discrimine per la detrazione dell’IVA in parte o in toto è quindi fondamentalmente legato all’uso che si fa del veicolo, indipendentemente dalla sua tipologia.

Deducibilità spese noleggio furgoni
L’articolo 164 del TUIR prevede la deducibilità delle spese per il noleggio, anche in questo caso, non tanto al tipo di mezzo, ma all’utilizzo che se ne fa.
[Art. 164, Comma 1] Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili […]
[Art. 164 Comma 1, lettera a), numero 1] per l’intero ammontare relativamente: […] alle autovetture ed autocaravan […] destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
[Art. 164 Comma 1, lettera b)] nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan […] il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: […] dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [3615,2€] per le autovetture e gli autocaravan […]
[Art. 164 Comma 1, lettera b) bis] nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

Cosa significa tutto questo?
Che se il veicolo è preso a noleggio ed è utilizzato per fini esclusivamente strumentali all’attività lavorativa, il canone di noleggio è deducibile al 100% dalla dichiarazione dei redditi. Insomma, se si tratta di un qualsiasi veicolo, purché sia utilizzato per fini strumentali, si possono detrarre il 100% delle spese.

Se però il veicolo viene utilizzato in maniera non strumentale subentrano una serie di regimi differenti di deducibilità. In breve:

  • Se aziende, o esercenti arti o professioni e veicolo ad uso promiscuo:
    si può dedurre il 20% del canone di noleggio fino ad un massimo di 3615,2€ annui.
  • Se aziende, o esercenti arti o professioni e veicolo ad uso promiscuo a dipendenti:
    si può dedurre il 70% del canone di noleggio senza limiti annui
  • Se agente o rappresentante di commercio:
    si può dedurre l’80% del canone di noleggio fino ad un un massimo di 5164,17€ annui [Cfr. Legge 232/2016, Art. 1 Comma 37]

Per farla breve, quello che si può detrarre noleggiando un furgone o un autocarro dipende primariamente dal modo in cui viene utilizzato.
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